Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei consorzi gia' esistenti e, contestualmente, nomina il collegio di gestione commissariale di cui all'articolo 9, che provvede alla gestione dei consorzi, alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici, nonche' alla stesura di una relazione sullo stato delle attivita' e delle passivita', fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore ad un anno. 2. Il collegio commissariale di cui al comma 1 adotta, nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei consorzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). 3. L'assemblea generale, costituita ai sensi del comma 2, adegua, nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, lo statuto del consorzio alle norme della presente legge e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale vigenti. 5. I consorzi che presentano uno stato economico-finanziario deficitario predispongono, entro centoventi giorni dalla ricostituzione degli organi di amministrazione ordinaria, un piano di risanamento economico-finanziario approvato dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi alla trasmissione. La Giunta regionale, per i consorzi i cui piani di risanamento sono approvati, entro sei mesi dall'approvazione medesima, predispone una proposta di deliberazione consiliare che disciplina un piano, di durata massima ventennale, di restituzione alla Regione delle anticipazioni finanziarie di cui alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 52. 6. Per i consorzi i cui piani di risanamento non sono approvati, la Giunta regionale dispone la restituzione immediata delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 5. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 29 maggio 1997 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 maggio 1997.