Art. 12. Aiuto alla persona, attivita' sociali e centri socio-riabilitativi 1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con difficolta' o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione. 2. Le attivita' in favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio-assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano: a) forme di sensibilizzazione sociale e ambientale; b) sostegno psico-sociale all'handicappato e al nucleo familiare, anche attraverso attivita' specifiche inerenti le relazioni sociali di vita; c) trasporto dall'abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto speciale; d) interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro; e) supporto assistenziale alle attivita' di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l'acquisto di apparecchiature idonee a consentire un piu' ampio inserimento nella vita sociale; f) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilita' del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio. 3. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di maggiorenni handicappati. 4. Le persone handicappate prive, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove sia impossibile ogni altra forma di intervento che eviti l'istituzionalizzazione, i servizi residenziali socio-assistenziali esistenti. 5. L'istituzione di nuovi servizi residenziali e' disciplinata in conformita' alla vigente normativa regionale che regola i servizi per minori e anziani. 6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi puo' essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito posseduto dal nucleo familiare.