Art. 12.
 Aiuto alla persona, attivita' sociali e centri socio-riabilitativi
 
  1.   Gli  interventi  in  favore  delle  persone  handicappate  con
difficolta' o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento
sociale sono esercitati dai comuni e dalle USL che hanno lo scopo  di
mantenere,  inserire  o  reinserire  i soggetti assistiti nell'ambito
delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando
ogni forma di esclusione.
  2. Le attivita' in favore delle persone handicappate,  in  aggiunta
agli  altri  interventi  socio-assistenziali  previsti  dalla vigente
normativa statale e regionale, riguardano:
   a) forme di sensibilizzazione sociale e ambientale;
   b) sostegno psico-sociale all'handicappato e al nucleo  familiare,
anche  attraverso  attivita' specifiche inerenti le relazioni sociali
di vita;
   c)  trasporto  dall'abitazione  ai  servizi  e  viceversa  o,   se
necessario, accompagnamento e trasporto speciale;
   d) interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro;
   e) supporto assistenziale alle attivita' di socializzazione, anche
mediante  il  concorso  alle  spese per l'acquisto di apparecchiature
idonee a consentire un piu' ampio inserimento nella vita sociale;
   f) servizio di aiuto  personale,  svolto  da  appositi  operatori,
funzionalmente  collegato  al sistema dei servizi e in particolare al
servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni
finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la  vita  di
relazione,  con  la  fruibilita'  del  tempo libero e con particolari
interessi professionali e di studio.
  3. Le  disposizioni  per  l'affidamento  familiare  dei  minori  si
applicano,  per  quanto  compatibili,  agli  affidamenti familiari di
maggiorenni handicappati.
  4. Le persone handicappate prive,  anche  temporaneamente,  di  una
idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove
sia   impossibile   ogni   altra   forma   di  intervento  che  eviti
l'istituzionalizzazione, i servizi  residenziali  socio-assistenziali
esistenti.
  5.  L'istituzione  di nuovi servizi residenziali e' disciplinata in
conformita' alla vigente normativa regionale che regola i servizi per
minori e anziani.
  6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi  puo'
essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito
posseduto dal nucleo familiare.