Art. 12 
 
         Attivita' di estrazione giacimenti minerari di cava 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
gli esercenti di cave sono tenuti a versare un canone  di  produzione
commisurato alla quantita' di minerale estratto. 
  2. Il canone e' stabilito secondo i seguenti parametri: 
    a) sabbia e ghiaia  per  calcestruzzi,  conglomerati  bituminosi,
tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi  e
sabbie: euro 0,25 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,50 al  metro
cubo a decorrere dall'anno 2014; 
    b)  argille,  calcare  per  cemento,  per  calce  ed  altri   usi
industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,30 al  metro  cubo
per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014; 
    c) pietre ornamentali: euro 0,40 al metro cubo per l'anno 2013  e
euro 0,80 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014; 
    d) altri materiali di cava non compresi nelle lettere a, b  e  c:
euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro  cubo  a
decorrere dall'anno 2014. 
  3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e  i  servizi
di pubblica utilita' le tariffe sono aggiornate ogni due anni,  sulla
base dell'indice ISTAT. 
  4. L'Assessore regionale per l'energia  e  i  servizi  di  pubblica
utilita',  sentito  il  Consiglio  regionale  delle  miniere   e   la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce con proprio
decreto le modalita' applicative e di  controllo  del  pagamento  dei
canoni. 
  5. I canoni di produzione sono dovuti per il 60 per cento al comune
interessato e per  il  40  per  cento  alla  Regione.  Qualora  siano
interessati piu' comuni la quota del 60 per cento e' ripartita  sulla
base della  superficie  dell'area  di  cava  approvata  ricadente  in
ciascun comune. 
  6. I canoni destinati ai comuni sono finalizzati alla realizzazione
di  opere  di  recupero  e  riqualificazione  ambientale  nonche'  al
recupero  dei  beni  confiscati  alla  mafia  e  alle  organizzazioni
criminali.