Art. 12 Attivita' di estrazione giacimenti minerari di cava 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di cave sono tenuti a versare un canone di produzione commisurato alla quantita' di minerale estratto. 2. Il canone e' stabilito secondo i seguenti parametri: a) sabbia e ghiaia per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,25 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,50 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014; b) argille, calcare per cemento, per calce ed altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014; c) pietre ornamentali: euro 0,40 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,80 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014; d) altri materiali di cava non compresi nelle lettere a, b e c: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita' le tariffe sono aggiornate ogni due anni, sulla base dell'indice ISTAT. 4. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita', sentito il Consiglio regionale delle miniere e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce con proprio decreto le modalita' applicative e di controllo del pagamento dei canoni. 5. I canoni di produzione sono dovuti per il 60 per cento al comune interessato e per il 40 per cento alla Regione. Qualora siano interessati piu' comuni la quota del 60 per cento e' ripartita sulla base della superficie dell'area di cava approvata ricadente in ciascun comune. 6. I canoni destinati ai comuni sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale nonche' al recupero dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali.