Art. 12 
 
                               Bovini 
 
  1. I bovini possono essere ricoverati  esclusivamente  in  ambienti
adeguati, dotati di sufficiente ventilazione naturale o  artificiale,
con una temperatura  e  un  grado  di  umidita'  e  di  illuminazione
adeguati e un basso livello di gas tossici. Deve  essere  disponibile
un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base
alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi; questo  deve
essere cosparso con strame  adatto  o  con  altro  materiale  morbido
deformabile. 
  2. Ai bovini  tenuti  costantemente  legati  deve  essere  data  la
possibilita', di quando in quando, di  muoversi  al  di  fuori  della
stalla,  per  quanto  lo  consentano   la   collocazione   geografica
dell'azienda agricola e  le  condizioni  atmosferiche.  Gli  unghioni
devono  essere  pareggiati  e  curati  con  regolarita'  ed  in  modo
corretto. Per le vacche cio' deve essere fatto  comunque  almeno  una
volta all'anno. 
  3. I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per i  bovini
di eta' superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare  solo
attrezzi adatti che devono  essere  regolati  secondo  l'altezza  dei
singoli animali. In ogni caso non e' consentito l'uso di normale filo
elettrico o di filo elettrico per steccati da pascolo.  Negli  ultimi
giorni di gestazione e fino ad una settimana successiva al  parto  il
trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.
E' vietato l'uso di cortine elettriche, di fili  elettrici  posti  in
prossimita' della testa, di catene elettriche sospese nonche' di cavi
sistemati tra un  animale  e  l'altro  e  di  trainer  elettrici  che
limitano gli animali nei loro movimenti laterali. 
  4. Nelle stalle a stabulazione  libera  i  passaggi  devono  essere
sufficientemente ampi e disposti in maniera  tale  da  consentire  il
passaggio contemporaneo  di  due  animali  appaiati.  Inoltre,  nelle
stalle  a  stabulazione  libera  deve  essere  presente  un   settore
sufficientemente ampio in  cui  ricoverare  gli  animali  ammalati  o
prossimi al parto. Ad ogni animale deve essere riservato  uno  spazio
sufficiente  per  l'assunzione  del   cibo;   deve   essere   inoltre
disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e  una  lettiera  per
ogni animale. 
  5.  I  bovini  tenuti  costantemente  all'aperto,  devono  avere  a
disposizione un'area di riposo coperta, riparata dal vento,  asciutta
e  cosparsa   di   strame,   di   dimensioni   tali   da   consentire
contemporaneamente a tutti gli animali di riposare  indisturbati.  Il
pavimento dell'area su cui sono posizionati stabilmente la mangiatoia
e l'abbeveratoio deve essere  compatto.  Il  presente  comma  non  si
applica agli alpeggi. 
  6. Sia durante il trasporto che in  stalla  i  bovini  non  possono
essere legati solo per le corna o con l'anello nasale. 
  7. I bovini con e senza corna possono essere trasportati assieme  e
stare vicini nello stesso mezzo di trasporto solo se provengono dallo
stesso gruppo. 
  8. La decornazione mediante sostanze corrosive e' vietata. 
  9. L'allattamento dei vitelli con il latte  o  surrogati  di  latte
deve avvenire con un succhiotto espressamente previsto per tale scopo
o con altra attrezzatura adatta. I vitelli devono  essere  ricoverati
su strame o su altra superficie idonea.