Art. 12 
 
                    Reiscrizione residui perenti 
 
  1.  Alla  legge  regionale  21/2007  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
    a) il comma 7-ter dell'articolo 18 e' abrogato; 
    b) il comma 3 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le somme impegnate sono  conservate  nel  conto  dei  residui
negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.»; 
    c) il comma 4 dell'articolo 51 e' abrogato. 
  2. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  riassegnare  in
bilancio i residui perenti annotati nel  conto  del  patrimonio  alla
data  del  1°  gennaio  2015   che   non   risultino   essere   stati
successivamente cancellati o reiscritti. 
  3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in  materia
di  bilancio  dispone  il   prelevamento   delle   somme   necessarie
all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione
dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle  appropriate  unita'
di bilancio e capitoli. 
  4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte
con i fondi stanziati  sull'unita'  di  bilancio  10.5.1.1173  e  sui
capitoli 9685 e 9686 e sull'unita'  di  bilancio  10.5.2.1173  e  sui
capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno
2015.