Art. 12 Reiscrizione residui perenti 1. Alla legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7-ter dell'articolo 18 e' abrogato; b) il comma 3 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: «3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.»; c) il comma 4 dell'articolo 51 e' abrogato. 2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a riassegnare in bilancio i residui perenti annotati nel conto del patrimonio alla data del 1° gennaio 2015 che non risultino essere stati successivamente cancellati o reiscritti. 3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in materia di bilancio dispone il prelevamento delle somme necessarie all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli. 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unita' di bilancio 10.5.1.1173 e sui capitoli 9685 e 9686 e sull'unita' di bilancio 10.5.2.1173 e sui capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.