Art. 12 Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche 1. In conformita' ai criteri di cui all'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, le modalita' di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico di cui all'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 medesimo, come risultante dalla pianificazione distrettuale e tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) necessita' di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresi' la riqualificazione della risorsa idrica; b) necessita' di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni; c) incremento della vulnerabilita' del corpo idrico indotto dalle opere di captazione; d) costi ambientali e mancate opportunita' imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il canone di concessione da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso e' determinato in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi. 3. Per la categoria d'uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente e' calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.