Art. 12 
 
Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione  delle  acque
                              pubbliche 
 
  1. In conformita' ai criteri di cui  all'art.  154,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 152/2006, le modalita' di calcolo  dei  canoni
di derivazione delle acque ed i  valori  dei  relativi  parametri  di
riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono  definiti  sulla  base
dell'analisi economica dell'utilizzo  idrico  di  cui  all'art.  119,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006   medesimo,   come
risultante dalla pianificazione  distrettuale  e  tenendo  conto,  in
particolare, dei seguenti aspetti: 
    a)  necessita'  di   incentivare   il   risparmio,   la   tutela,
l'utilizzazione  razionale  ed  altresi'  la  riqualificazione  della
risorsa idrica; 
    b) necessita' di preservare il bene pubblico acqua per le  future
generazioni; 
    c) incremento della vulnerabilita' del corpo idrico indotto dalle
opere di captazione; 
    d) costi ambientali  e  mancate  opportunita'  imposte  ad  altri
potenziali utenti della risorsa idrica. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il canone di concessione
da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso e'  determinato
in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi. 
  3. Per la categoria d'uso idroelettrico, il canone da corrispondere
annualmente e' calcolato sulla base dei kilowatt di potenza  nominale
media di concessione, nel rispetto di quanto  previsto  all'art.  37,
comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 2012, n. 134.