Art. 12 Disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche di prevenzione nell'ambiente 1. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo in materia ambientale previste dagli articoli 2 e 10 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), la Giunta provinciale istituisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalita' previste dall'ordinamento provinciale, la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente, nel rispetto dei requisiti per l'accesso previsti dalla normativa statale di riferimento. 2. Il contratto collettivo definisce per la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente le eventuali procedure di progressione e i relativi criteri anche in deroga all'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), nel rispetto del limite previsto dal comma 3-quater di quest'ultimo articolo. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.