Art. 12 Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 30/2008 1. L'art. 28 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Accreditamento regionale). - 1. La Regione, al fine di garantire ai cittadini la liberta' di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificati in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), accredita soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, allo svolgimento dei servizi medesimi. A tal fine e' istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro. 2. La Giunta regionale, in sintonia con il sistema regionale di accreditamento degli organismi operanti nell'ambito della formazione nonche' della formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei principi e criteri individuati dallo Stato, previo parere della commissione di concertazione, definisce, con proprio atto i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le procedure per l'accreditamento nonche' le modalita' di gestione dell'elenco stesso. 3. La Regione verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati e provvede, in caso di necessita', alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento.».