Art. 12 Disposizioni attuative. Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 38 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Disposizioni attuative). - 1. La Regione disciplina, con regolamento, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II. 2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalita' per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2015 nonche' l'eventuale necessita' di integrazione del NURV, quale autorita' competente per la VAS, per specifiche competenze. 3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale) e dell'art. 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza»).».