Art. 12 
 
          Disposizioni attuative. Sostituzione dell'art. 38 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 38 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 38 (Disposizioni attuative). - 1. La Regione disciplina,  con
regolamento, l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
titolo II. 
  2. Il  regolamento  di  cui  al  comma  1,  disciplina  inoltre  le
modalita' per l'effettuazione dell'analisi  e  della  valutazione  ai
sensi  dell'art.  20  della  legge  regionale   n.   1/2015   nonche'
l'eventuale necessita' di  integrazione  del  NURV,  quale  autorita'
competente per la VAS, per specifiche competenze. 
  3. Fino all'approvazione del regolamento di  cui  al  comma  1,  si
applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato  con  decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale  23  giugno  2011,  n.  24/R
(Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e
valutazione degli strumenti di  programmazione  di  competenza  della
Regione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11  agosto  1999,
n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale) e  dell'art.  35
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme  in  materia  di
valutazione ambientale strategica (VAS), di  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza»).».