Art. 12 1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «1. La protocollazione dei documenti cartacei e informatici in ingresso e' effettuata presso le sedi di protocollo entro la giornata di arrivo.». 2. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «2. I documenti pervenuti presso una struttura organizzativa non competente per la loro trattazione devono essere protocollati e assegnati da quest'ultima alla struttura organizzativa di competenza.». 3. Il comma 6 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «6. Se il mittente o una persona incaricata consegna personalmente un documento cartaceo e chiede una ricevuta che ne attesti l'avvenuta consegna, il personale e' tenuto a rilasciare gratuitamente una fotocopia della prima pagina del documento protocollato, su cui e' apposta la segnatura di protocollo. Per i documenti informatici la segnatura di protocollo e' fornita alla persona richiedente nel formato XML.». 4. Il comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «7. La ricezione dei documenti informatici avviene tramite: a) le caselle istituzionali di posta elettronica; b) le caselle di posta elettronica certificata; c) i servizi online dell'Amministrazione provinciale (eGov); d) altri servizi digitali (per es. cooperazione applicativa); e) supporti di memoria esterni o cloud.». 5. Dopo il comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' aggiunto il seguente comma 8: «8. Le istanze, dichiarazioni e segnalazioni presentate per via elettronica all'Amministrazione provinciale sono valide: a) se sottoscritte con firma digitale; b) se trasmesse tramite PEC e sottoscritte con firma digitale; c) se l'identificazione dell'utente avviene a seconda del livello minimo di sicurezza richiesto mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), l'Identita' Digitale Alto Adige oppure il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identita' Digitale (SPID); d) se sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento d'identita', limitatamente ai casi in cui non sia disponibile il corrispondente servizio online.».