Art. 12 
 
       Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, 
       «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano» 
 
  1. Dopo il comma 14 dell'art. 32 della legge provinciale 30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «15. Alle istituzioni private ai sensi della  presente  legge  sono
assimilate  le  imprese  che  esercitano   un'attivita'   nell'ambito
dell'agricoltura sociale. Tali imprese possono essere riconosciute  e
finanziate quali operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.».