Art. 12 
 
 Introduzione dell'art. 13-bis della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 13-bis (Funzioni di polizia locale).  -  1.  Le  funzioni  di
polizia locale sono relative alle attivita' di vigilanza, controllo e
sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti
negli enti locali e sono finalizzate  a  garantire  e  promuovere  la
sicurezza del territorio e il rispetto della legalita'. 
  2. Le funzioni di cui al comma  1  sono  svolte  dai  corpi  e  dai
servizi di polizia locale istituiti nei  comuni  e  nelle  Unioni  di
comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti  di  cui  alle
leggi vigenti, nelle seguenti attivita': 
    a) attivita'  di  polizia  amministrativa  locale  e  di  polizia
giudiziaria   finalizzate   prioritariamente   alla   tutela    della
vivibilita' e della sicurezza urbana e rurale; 
    b) attivita' di polizia stradale finalizzata prioritariamente  al
controllo della mobilita' e della sicurezza stradale; 
    c) attivita' di polizia  amministrativa  commerciale  finalizzata
prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle
dipendenze patologiche, e della liberta' di impresa  e  al  contrasto
del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale; 
    d)  attivita'  di  polizia  amministrativa  edilizia  finalizzata
prioritariamente alla tutela della qualita' urbana e rurale; 
    e) attivita' di controllo  relativa  ai  tributi  secondo  quando
previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata  prioritariamente  al
contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e
contributiva; 
    f) attivita' di soccorso in  caso  di  calamita',  catastrofi  ed
altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; 
    g) attivita' ausiliarie di pubblica sicurezza. 
  3. Le funzioni di cui al comma  1  sono  svolte  dai  corpi  e  dai
servizi di polizia locale istituiti nelle  province  e  nella  citta'
metropolitana che le esercitano,  nei  limiti  delle  leggi  vigenti,
prioritariamente   nelle   attivita'   di   polizia   ambientale   ed
ittico-venatoria ed attivita'  di  soccorso  in  caso  di  calamita',
catastrofi ed altri eventi che richiedano  interventi  di  protezione
civile nonche' nelle altre attivita' di polizia amministrativa  nelle
materie di propria competenza. 
  4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite  in  forma
associata, anche attraverso  le  Unioni  di  comuni  ove  costituite,
l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere: 
    a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti  i  sindaci  dei
comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita  all'Unione,
dei compiti di  indirizzo,  direzione  e  vigilanza  sulla  struttura
nell'espletamento del servizio di polizia locale; 
    b) i criteri per la ripartizione  delle  entrate  e  delle  spese
relative all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
  5. Gli enti locali trasmettono alla struttura regionale  competente
i dati e le informazioni inerenti le  proprie  strutture  di  polizia
locale e le attivita' dalle stesse  svolte.  Tali  informazioni  sono
elaborate e  trasmesse  alla  commissione  assembleare  competente  a
cadenza annuale.».