Art. 12 Condizioni per l'indennita' differita 1. Qualora il decesso dei consiglieri regionali, del Presidente della giunta e dei componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di indennita' differita compete ai beneficiari anche se il deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'indennita' differita. Nel caso in cui il decesso avvenga nel secondo o nei successivi mandati l'indennita' differita e' commisurata ai contributi effettivamente versati.