Art. 13. Classificazione delle acque 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche. 2. Le acque interne pubbliche sono classificate in: acque pregiate; acque principali; acque secondarie. a) le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che possiedono elevate caratteristiche di purezza e qualita', e che sono parte di un ecosistema ancora integro e ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre, vegetazione riparia non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementificazioni, scarichi ecc.. b) le acque principali sono le uniche dove e' autorizzata anche la pesca di mestiere. c) le acque secondarie sono tutte le altre acque interne della provincia. 3. Nell'effettuare la classificazione, le province devono tener presente che: a) non necessariamente in una provincia debbano esistere tutte le tipologie di acque; b) nello stesso corpo idrico e' da prevedersi la possibilita' che siano presenti tratti di differenti tipologie; c) per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali, con particolare riferimento alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi. 4. La classificazione delle acque deve essere ripetuta allorche' la Regione Calabria emetta o modifichi la carta ittica regionale.