Art. 13.
               Distanze minime tra i diversi impianti
    1.  Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli
da  potenziare  con  nuovi  prodotti,  si applica quanto disposto dal
presente articolo.
    2.  Per  il  nuovo  impianto,  se  dotato di benzina e/o gasolio,
nonche'  per  l'impianto  dotato di solo GPL e/o metano da potenziare
con  benzina  e/o  gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze
minime  da  altro  impianto  erogante  benzina  e/o  gasolio  situato
nell'ambito della Regione:
      a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel
percorso  stradale  piu'  breve  e  di  seicento  metri  nella stessa
direttrice di marcia;
      b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza
minima di un chilometro e meno nel percorso stradale piu' breve;
      c) fuori  dai  centri  abitati,  sulle strade provinciali nella
stessa  direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di
tre chilometri nel percorso stradale piu' breve;
      d) fuori   dai  centri  abitati,  sulle  strade  statali  e  di
competenza  regionale  nella  stessa  direttrice  di  marcia,  o mano
contraria,  la  distanza  minima  di  cinque  chilometri nel percorso
stradale piu' breve.
    3.  Per  il  nuovo  impianto,  se  dotato  di metano, nonche' per
l'impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti
distanze  minime  da qualsiasi altro impianto erogante metano situato
nell'ambito della Regione:
      a) nei   comuni  con  popolazione  residente  non  superiore  a
diecimila  abitanti,  la  distanza  minima  di  dieci  chilometri nel
percorso stradale piu' breve;
      b) nei   comuni   con   popolazione   residente   compresa  tra
diecimilauno  e  trentamila  abitanti,  la  distanza  minima  di otto
chilometri nel percorso stradale piu' breve;
      c) nei   comuni   con   popolazione   residente   compresa  tra
trentamilauna  e  sessantamila  abitanti,  la distanza minima di otto
chilometri nel percorso stradale piu' breve;
      d) nei   comuni   con   popolazione   residente   superiore   a
sessantamila  abitanti,  la distanza minima di quattro chilometri nel
percorso stradale piu' breve;
      e) nel  comune di Roma, per la sola area del centro abitato, la
distanza minima di novecento metri nel percorso stradale piu' breve e
milleottocento metri nella stessa direttrice di marcia.
    4.  Per  il  nuovo  impianto,  se  dotato  di  GPL,  nonche'  per
l'impianto  da  potenziare  con GPL, si devono rispettare le seguenti
distanze  minime,  da  qualsiasi  altro impianto erogante GPL situato
nell'ambito della Regione:
      a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel
percorso stradale piu' breve;
      b) fuori  dai  centri  abitati,  la  distanza  minima  di  otto
chilometri, nel percorso stradale piu' breve;
      c) nel  comune  di  Roma,  fuori dal cento abitato, la distanza
minima di sette chilometri nel percorso stradale piu' breve.
    5.  Per  la  verifica  delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si
osservano le seguenti modalita':
      a) per  la  individuazione dei centri abitati si applica quanto
disposto  dal  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, Art. 3,
comma 8,  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
      b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano
ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime,
la  distanza  minima da rispettare e pari alla media aritmetica delle
distanze minime stesse;
      c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice
di  marcia  e per il percorso stradale piu' breve, le distanze stesse
devono  essere  calcolate  sia rispetto all'impianto esistente o gia'
autorizzato  che  precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o
gia' autorizzato successivo;
      d) se  l'impianto  nuovo  o  da potenziare e' ubicato su strada
privata,  il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso su
strada  pubblica  e,  nel caso di piu' accessi, ciascuno di essi deve
rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3 e 4;
      e) se  l'impianto  nuovo  o  da potenziare e' ubicato su strada
statale  o  di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime
va  riferito  esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che
precede o che segue l'impianto stesso ubicato sulla medesima strada.