Art. 13. Distanze minime tra i diversi impianti 1. Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo. 2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonche' per l'impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito della Regione: a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale piu' breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia; b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di un chilometro e meno nel percorso stradale piu' breve; c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale piu' breve; d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque chilometri nel percorso stradale piu' breve. 3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonche' per l'impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione: a) nei comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti, la distanza minima di dieci chilometri nel percorso stradale piu' breve; b) nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimilauno e trentamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale piu' breve; c) nei comuni con popolazione residente compresa tra trentamilauna e sessantamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale piu' breve; d) nei comuni con popolazione residente superiore a sessantamila abitanti, la distanza minima di quattro chilometri nel percorso stradale piu' breve; e) nel comune di Roma, per la sola area del centro abitato, la distanza minima di novecento metri nel percorso stradale piu' breve e milleottocento metri nella stessa direttrice di marcia. 4. Per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonche' per l'impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell'ambito della Regione: a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale piu' breve; b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di otto chilometri, nel percorso stradale piu' breve; c) nel comune di Roma, fuori dal cento abitato, la distanza minima di sette chilometri nel percorso stradale piu' breve. 5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalita': a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Art. 3, comma 8, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da rispettare e pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse; c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale piu' breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all'impianto esistente o gia' autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o gia' autorizzato successivo; d) se l'impianto nuovo o da potenziare e' ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso su strada pubblica e, nel caso di piu' accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3 e 4; e) se l'impianto nuovo o da potenziare e' ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l'impianto stesso ubicato sulla medesima strada.