Art. 13.
Piano   regionale   triennale   di   intervento   per   la   bonifica
dall'inquinamento  acustico  e  piano  regionale  pluriennale  per il
contenimento  delle  emissioni  sonore prodotte per lo svolgimento di
                     servizi pubblici essenziali
    1.  Il  consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e
sentito   il  comitato  tecnico-scientifico  per  l'ambiente  di  cui
all'Art.  13  della  legge  regionale  18 novembre  1991,  n.  74,  e
successive  modifiche, adotta il piano regionale secondo le modalita'
indicate dall'Art. 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in
quanto  compatibili,  anche  in  mancanza  del programma regionale di
sviluppo.
    2. Il piano regionale, sulla base delle proposte presentate dalle
province   ai  sensi  dell'Art.  15,  comma  4,  tenuto  conto  delle
disponibilita'   finanziarie   assegnate  dallo  Stato  e  di  quelle
stanziate dalla Regione stessa, definisce il quadro complessivo degli
interventi di bonifica da attivare.
    3. Il piano regionale prevede in particolare:
      a) l'ordine  di  priorita'  degli  interventi di risanamento in
relazione  alle zone da risanare, alla tipologia ed all'entita' delle
sorgenti sonore ivi presenti;
      b) il coordinamento degli interventi di risanamento;
      c) la  ripartizione  delle  risorse finanziarie assegnate tra i
vari interventi di risanamento;
      d) i criteri per l'adeguamento dei piani comunali.
    4.  Il  piano  regionale  e' aggiornato sulla base delle proposte
inviate dalle province ai sensi dell'Art. 15, comma 4.
    5.  Il  consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e
sentito  il  comitato  tecnico  scientifico  per  l'ambiente  di  cui
all'Art.  13 della legge regionale n. 74/1991 e successive modifiche,
adotta,  altresi', il piano regionale pluriennale per il contenimento
delle  emissioni  sonore  prodotte  per  lo  svolgimento  di  servizi
pubblici essenziali, secondo le modalita' indicate dall'Art. 15 della
legge  regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, anche in mancanza
del programma regionale di sviluppo.