Art. 13. Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico e piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'Art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, e successive modifiche, adotta il piano regionale secondo le modalita' indicate dall'Art. 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo. 2. Il piano regionale, sulla base delle proposte presentate dalle province ai sensi dell'Art. 15, comma 4, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie assegnate dallo Stato e di quelle stanziate dalla Regione stessa, definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare. 3. Il piano regionale prevede in particolare: a) l'ordine di priorita' degli interventi di risanamento in relazione alle zone da risanare, alla tipologia ed all'entita' delle sorgenti sonore ivi presenti; b) il coordinamento degli interventi di risanamento; c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi di risanamento; d) i criteri per l'adeguamento dei piani comunali. 4. Il piano regionale e' aggiornato sulla base delle proposte inviate dalle province ai sensi dell'Art. 15, comma 4. 5. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 74/1991 e successive modifiche, adotta, altresi', il piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, secondo le modalita' indicate dall'Art. 15 della legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.