Art. 13. Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate 1. Con il termine allestimento delle piante abbattute vengono indicate le operazioni di sramatura, scortecciatura e depezzatura in assortimenti di lunghezza determinata. 2. L'allestimento delle piante abbattute va fatto sul letto di caduta, a meno che il progetto di taglio autorizzato preveda l'applicazione di tecniche di allestimento diverse, e lo sgombero dai boschi dei prodotti deve compiersi in modo da non danneggiare il bosco ed in particolare il novellame. 3. La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse possibile la sua triturazione, deve essere rilasciata sul letto di caduta, evitando ove possibile la formazione di cumuli o andane e comunque essere posta ad almeno venti metri dalle vie percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato dall'Art. 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando altresi' sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua. 4. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.