Art. 13.
         Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate
    1.  Con  il  termine  allestimento delle piante abbattute vengono
indicate  le operazioni di sramatura, scortecciatura e depezzatura in
assortimenti di lunghezza determinata.
    2.  L'allestimento  delle  piante abbattute va fatto sul letto di
caduta,  a  meno  che  il  progetto  di  taglio  autorizzato  preveda
l'applicazione di tecniche di allestimento diverse, e lo sgombero dai
boschi  dei  prodotti  deve  compiersi  in modo da non danneggiare il
bosco ed in particolare il novellame.
    3.  La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse
possibile  la  sua  triturazione, deve essere rilasciata sul letto di
caduta,  evitando  ove  possibile  la formazione di cumuli o andane e
comunque  essere  posta  ad almeno venti metri dalle vie percorribili
con  autoveicoli,  fatto salvo quanto indicato dall'Art. 14, comma 4,
lettera  c)  e  dai  margini  del bosco, lasciando altresi' sgombri i
sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.
    4.  Per  la violazione alle prescrizioni del presente articolo si
applicano  le  sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della
legge regionale n. 28/2001.