Art. 13. Compiti del comitato per la cooperazione e la solidarieta' internazionale 1. Il comitato per la cooperazione e la solidarieta' internazionale e' organismo consultivo per le attivita' inerenti il conseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, ed in particolare: a) esprime pareri sul piano triennale e su quello annuale; b) avanza proposte, suggerimenti e segnala iniziative in materia. 2. Il parere di cui al comma 1, lettera a), deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il piano triennale ed entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.