Art. 13. Trasporto e detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attivita' venatoria 1. Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attivita' venatoria sono soggetti alle seguenti modalita' minime: a) per la specie allodola, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo esemplare; b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 30, larghe cm 25, alte cm 25 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo esemplare; c) per le specie pavoncella e colombaccio, ceste o cassette, aventi il tetto in tela, dimensioni rapportate al numero dei capi trasportati e altezza non inferiore a cm 40. 2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate in alternativa ceste o cassette con tetto in tela e dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati. Ogni cesta o cassetta non deve comunque contenere piu' di dieci capi.