Art. 13. Rimborsi e indennita' Ai componenti del CRAM, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CRAM o del Comitato, nonche' alle riunioni delle commissioni di cui al precedente Art. 11, ultimo comma, compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado piu' elevato, determinati con le medesime modalita' e condizioni vigenti per gli stessi. Ai componenti il CRAM residenti all'estero e' consentito nell'ambito del territorio nazionale l'uso del mezzo proprio o noleggiato qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa relativa al personale regionale. Il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione competono, altresi', per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale e regionale, previa deliberazione di autorizzazione e impegno di spesa da parte della giunta regionale su proposta del comitato. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e dell'indennita' di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro per i residenti all'estero e al luogo di residenza per i residenti in Abruzzo. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il responsabile della spesa della direzione affari della presidenza, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sul cap. 11437 del bilancio regionale.