Art. 13. Rinvio alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 1. Resta ferma l'applicazione all'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico di cui alla presente legge, ivi comprese le sorgenti mobili, delle norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali contenute nella legge regionale 3 marzo 2003, n. 4.