Art. 13.
           Rinvio alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4
    1.   Resta   ferma   l'applicazione   all'impiego  di  radiazioni
ionizzanti a scopo medico di cui alla presente legge, ivi comprese le
sorgenti  mobili,  delle  norme  in  materia  di  autorizzazione alla
realizzazione  di  strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
socio   sanitarie,  di  accreditamento  istituzionale  e  di  accordi
contrattuali contenute nella legge regionale 3 marzo 2003, n. 4.