Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  La  Regione  garantisce in rapporto al numero complessivo del
personale  dei  disciolti  ISU inquadrato nel ruolo speciale e per il
tempo  in  cui  permangono  i  singoli rapporti di lavoro, le risorse
necessarie  ad  assicurare, alle universita' o ai soggetti pubblici o
ai  consorzi  pubblici  interuniversitari  da  loro costituiti per la
gestione   del   diritto   allo  studio  il  pieno  mantenimento  dei
trattamenti  giuridici  ed economici di cui all'Art. 10, commi 2, 3 e
4,  nonche'  quelle  correlate  ai  futuri  incrementi  derivanti dai
rinnovi contrattuali per la parte fondanentale ed accessoria.
    2.  Alle  spese  riguardanti  gli  interventi regionali di cui al
comma  1,  all'Art.  3,  comma  1,  lettera  b), all'Art. 7, comma 1,
all'Art.  9,  comma  1,  lettera c) e all'Art. 10, si provvede con le
somme  stanziate  all'UPB  2.5.2.3.2.77  «Sviluppo degli strumenti di
sostegno  al  diritto  allo  studio»  dello stato di previsione delle
spese del bilanclo per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
    3.  Alle spese riguardanti gli interventi regionali per le azioni
di  sostegno  economico  agli  studenti  di  cui all'Art. 3, comma 1,
lettera  a)  si  provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.3.2.77
«Sviluppo  degli  strumenti  di  sostegno  al  diritto  allo studio»,
utilizzando  i  proventi  derivanti  dalla  riscossione  della  tassa
regionale per il diritto allo studio di cui all'UPB 1.1.2. «Tasse».
    4.  Alle  spese  riguandanti  gli  interventi  regionali  di  cui
all'Art.  3,  comma  1, lettera d), all'Art. 3, comma 2 e all'art. 5,
commi  3 e 4, si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.1.2.73
«Promozione,  miglionamento e qualificazione del sistema educativo ed
universitario» dello stato di previsione delle spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
    5.  Alle  spese  riguardanti  gli  interventi  regionali  di  cui
all'Art.  3,  comma 1, lettera c), si provvcde con le somme stanziate
all'UPB  5.0.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al F.S.E.» dello
stato   di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 2005 e successivi.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservane come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 13 dicembre 2004
                              FORMIGONI
Approvata con delibenazione del consiglio negionale n. VII/1115
del 29 novembre 2004