Art. 13.
                        Soggetti beneficiari
    1. Ai sensi della presente legge e in conformita' alla disciplina
comunitaria, sono soggetti beneficiari:
      a) le imprese singole o associate;
      b) le  universita'  e  i  centri  di ricerca pubblici e privati
dotati di personalita' giuridica;
      c) gli  investitori  istituzionali e le societa' finanziarie di
sviluppo;
      d) le   cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  e  i  loro
consorzi;
      e) i   parchi   scientifici  e  tecnologici  e  gli  incubatori
d'impresa;
      i) le  persone fisiche e giuridiche che intendano avviare nuove
attivita' imprenditoriali;
      g) le  forme  associative  e  consortili  fra  i soggetti sopra
indicati;
      h) gli enti locali e altri enti pubblici;
      i) le  societa'  di servizi alle imprese esercenti attivita' di
innovazione, formazione e ricerca;
      j) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione.
    2.  I soggetti beneficiari devono svolgere attivita' economiche o
di ricerca sul territorio provinciale.