Art. 13. Soggetti beneficiari 1. Ai sensi della presente legge e in conformita' alla disciplina comunitaria, sono soggetti beneficiari: a) le imprese singole o associate; b) le universita' e i centri di ricerca pubblici e privati dotati di personalita' giuridica; c) gli investitori istituzionali e le societa' finanziarie di sviluppo; d) le cooperative di garanzia collettiva fidi e i loro consorzi; e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa; i) le persone fisiche e giuridiche che intendano avviare nuove attivita' imprenditoriali; g) le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati; h) gli enti locali e altri enti pubblici; i) le societa' di servizi alle imprese esercenti attivita' di innovazione, formazione e ricerca; j) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione. 2. I soggetti beneficiari devono svolgere attivita' economiche o di ricerca sul territorio provinciale.