Art. 13. Cessione e affido 1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili. 2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d'eta' non inferiore ai sessanta giorni, nonche' gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'Art. 19. 3. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12. 4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 puo' avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero. 5. E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai soggetti di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall'Art. 10, comma 1, lettera a); b) l'affidatario non puo' affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante; c) l'affido temporaneo non puo' essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia. 6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l'affido, comprendenti anche le modalita' di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all'Art. 4, comma 2.