Art. 13. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale 1. La Regione, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo. 2. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 1 coloro i quali risultano in servizio nella Regione alla data del 30 giugno 2007 e che siano in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa. 3. I criteri e le modalita' di attuazione della risoluzione consensuale di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di personale, e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali. 4. L'ammontare dell'incentivo non puo' superare le diciotto mensilita' del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti ed ai titolari delle posizioni organizzative e professionali di cui all'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1998-2001, come stabilito dai relativi contratti collettivi nazionali e integrativi decentrati, in vigore alla data di presentazione della domanda, e con esclusione del salario accessorio di risultato. 5. La giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, definisce le condizioni di cui all'art. 17, comma 3, del CCNL 1998-2001, dell'area della dirigenza del comparto regionale, estensibili anche al personale non dirigente. 6. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale possono uniformare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.