Art. 13

1.  La  Giunta  regionale eroga agli enti autorizzati per le adozioni
internazionali  operanti  nell'ambito  regionale, cosi' come indicati
all'art.  6  della  legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, un sostegno
economico  per  lo  svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 31,
comma  1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni
ed integrazioni.