Art. 13 1. La Giunta regionale eroga agli enti autorizzati per le adozioni internazionali operanti nell'ambito regionale, cosi' come indicati all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, un sostegno economico per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 31, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni.