Art. 13.

    Inserimento dell'art. 23-bis nella legge regionale n. 38/2007


   1.  Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 38/2007 e' inserito il
seguente:
   «Art.  23-bis  (Disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarita' del
lavoro  negli  appalti  pubblici di servizi). - 1. Le disposizioni di
cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresi' agli appalti
pubblici di servizi.».