Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma
   di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative



   1.  Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2001 e'
abrogato.
   2.  La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.
11 del 2001 e' abrogata.
   3.  Al  comma  1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2001
dopo  l'espressione  «di  cui  alle  lettere» e' soppressa la lettera
«a),».
   4. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2001 e'
abrogato.  Il programma di riordino territoriale, qualora all'interno
di  una  Comunita'  montana  costituita  da  almeno  otto  comuni,  o
insistente  su  valli  separate,  siano  state individuate una o piu'
zone, puo' prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito
dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n.
11 del 2001, come modificato dal comma 6 del presente articolo, che i
contributi   siano  erogati  in  proporzione  al  numero  dei  comuni
appartenenti  alla  zona interessata dall'esercizio associato, sempre
che ciascun comune sia computato in una sola zona.
   5. L'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2001 e' abrogato.
   6.  L'art.  14  della  legge  regionale  n.  11 del 2001, e' cosi'
sostituito:
   «Art.  14  (Criteri  per la concessione degli incentivi alle forme
associative).  -  1 Il programma di riordino territoriale specifica i
criteri  per  la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di
gestione   associata,  tenendo  conto  della  tipologia  della  forma
associativa,  delle  funzioni  e  dei  servizi oggetto della gestione
associata,  del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e
del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.
   2.  Il  programma  prevede  l'erogazione  di  contributi  ordinari
annuali  alle  Unioni ed alle Nuove Comunita' montane e di contributi
straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in
particolare  di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti
Comunita'  montane,  nonche'  per  l'istituzione  di  Nuove Comunita'
montane   derivanti   dall'accorpamento   di  preesistenti  Comunita'
montane.  Non  e'  corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana.
   3.  Nella  determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista
in  ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,
secondo  quanto  previsto dall'art. 33, comma 4, lettera a), punto 2)
del decreto legislativo n. 267 del 2000.
   4.  Nella  determinazione  dell'importo  del contributo ordinario,
sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni
o  che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed
il  personale  dei  comuni aderenti, incentivando prioritariamente il
trasferimento  del  personale  adibito  alle  funzioni conferite alla
forma  associativa.  Il contributo ordinario si computa con esclusivo
riferimento  alle  funzioni  ed  ai servizi svolti in forma associata
dalla  totalita'  dei  comuni  ricompresi  nell'Unione  o nella Nuova
Comunita' montana.
   5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni
integralmente  conferite  all'Unione  o  alla Nuova Comunita' montana
escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai
singoli comuni.
   6.  Il  programma puo' prevedere che per talune funzioni e servizi
l'entita'  dei  contributi  venga  commisurata  al  raggiungimento di
determinati  obiettivi  di  efficacia  ed  efficienza incentivando le
forme  associative  che  raggiungano un livello minimo di prestazioni
definito   dalla  Giunta  nell'  ambito  del  programma  di  riordino
territoriale medesimo.
   7. Il programma puo' altresi' prevedere che la quantificazione dei
contributi  tenga  conto  della  entita'  del  bilancio  della  forma
associativa  e  del volume di risorse effettivamente gestite, o della
dimensione   demografica   e  territoriale  complessiva  della  forma
associativa.
   8.  I  contributi  ordinari  successivi alla prima annualita' sono
decurtati  delle  somme  gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla  base  della  documentazione  finanziaria,  non  sia comprovata
l'effettiva  gestione  associata  dei servizi o il raggiungimento dei
risultati  programmati.  Essi  non  sono  soggetti  alle disposizioni
dell'art.  158  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e sono
rendicontati  in  base  alla  disciplina  prevista  nel  programma di
riordino territoriale.
   9. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere, altresi',
l'erogazione  di  contributi in conto capitale in favore delle Unioni
di  comuni  e delle Nuove Comunita' montane per spese di investimento
finalizzate  ad  una  piu'  efficace gestione associata di funzioni e
servizi.  Il  programma  di  riordino  detta la specifica disciplina,
regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le
discipline settoriali.
   10.  La  concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento  annuale  di  bilancio.  Se  il  totale  dei  contributi
massimi,  erogabili  sulla  base  delle domande presentate, eccede le
risorse  finanziarie  impegnabili, il contributo spettante a ciascuno
dei richiedenti e' ridotto in proporzione.».
   7.  Il  programma  di  riordino territoriale puo' prevedere in via
transitoria,  in  deroga  a  quanto stabilito dal secondo periodo del
comma  4  dell'art.  14  della legge regionale n. 11 del 2001, che il
contributo  ordinario  si computi anche considerando le funzioni ed i
servizi  svolti  in  forma  associata  da almeno i quattro quinti dei
comuni  ricompresi  nella  Unione  o  nella  Nuova Comunita' montana,
costituite tra almeno otto comuni.