Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative 1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2001 e' abrogato. 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2001 e' abrogata. 3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2001 dopo l'espressione «di cui alle lettere» e' soppressa la lettera «a),». 4. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2001 e' abrogato. Il programma di riordino territoriale, qualora all'interno di una Comunita' montana costituita da almeno otto comuni, o insistente su valli separate, siano state individuate una o piu' zone, puo' prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001, come modificato dal comma 6 del presente articolo, che i contributi siano erogati in proporzione al numero dei comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun comune sia computato in una sola zona. 5. L'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2001 e' abrogato. 6. L'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001, e' cosi' sostituito: «Art. 14 (Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative). - 1 Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza. 2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunita' montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunita' montane, nonche' per l'istituzione di Nuove Comunita' montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunita' montane. Non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana. 3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000. 4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalita' dei comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunita' montana. 5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunita' montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli comuni. 6. Il programma puo' prevedere che per talune funzioni e servizi l'entita' dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell' ambito del programma di riordino territoriale medesimo. 7. Il programma puo' altresi' prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entita' del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa. 8. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale. 9. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere, altresi', l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di comuni e delle Nuove Comunita' montane per spese di investimento finalizzate ad una piu' efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali. 10. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti e' ridotto in proporzione.». 7. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001, che il contributo ordinario si computi anche considerando le funzioni ed i servizi svolti in forma associata da almeno i quattro quinti dei comuni ricompresi nella Unione o nella Nuova Comunita' montana, costituite tra almeno otto comuni.