Art. 13 
                         Attivita' subacquea 
    1. Nello svolgere attivita' subacquea devono essere rispettate le
seguenti prescrizioni: 
      a) e' obbligatorio segnalare la propria presenza  mediante  boa
con bandiera rossa con  striscia  diagonale  bianca  o  con  bandiera
secondo  la  lettera  "A"  del  codice  internazionale  dei   segnali
(bandiera a due punte, con meta' lato asta di colore bianco e l'altra
meta' di colore blu). Ove  le  immersioni  si  svolgano  da  riva  la
bandiera puo' essere sostituita da un pannello, avente il  lato  piu'
piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera  "A"  del  codice
internazionale dei segnali. Qualora  venga  utilizzata  un'unita'  di
appoggio la bandiera o il pannello devono essere  esposti  sul  mezzo
nautico; 
      b) durante le immersioni notturne le boe o i  luoghi  indicanti
la presenza  di  subacquei  devono  essere  segnalati  con  una  luce
lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non  inferiore  a  300
metri. Se vi e' un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve
essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si  svolgono  da
riva mediante l'impiego di un pannello secondo  la  lettera  "A"  del
codice internazionale dei segnali, questo deve  essere  illuminato  e
visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; 
      c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50  dalla
verticale delle boe, dai pannelli o dalle unita' di appoggio  che  ne
segnalano la presenza. Se vi sono piu' subacquei  e'  sufficiente  un
solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri  dalla
verticale del segnale. Nelle immersioni  diurne,  ogni  subacqueo  e'
dotato di un pedagno o pallone di superficie  gonfiabile,  di  colore
ben  visibile  e  munito  di  sagola  di  almeno  cinque  metri,   da
utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso  di  separazione
dal gruppo; 
      d) e' vietato praticare immersioni sulla rotta delle unita'  in
servizio di trasporto pubblico di linea; 
      e) e' vietato praticare immersioni nei porti ed in  prossimita'
dei loro accessi nonche' nelle vicinanze dei pontili di approdo o  di
stazionamento pubblici e privati; 
      f) e' vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle  zone
riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a  canneto  e  nelle
zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica; 
      g) e' vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate
per specifiche attivita' (balneazione,  sci  nautico,  moto  d'acqua,
corridoi di uscita, ecc.). 
    2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g),  non  si
applicano in caso di  soccorso,  nell'esercizio  dei  compiti  propri
della Protezione civile, dei  Vigili  del  Fuoco,  della  Guardia  di
Finanza e delle Forze dell'Ordine. 
    3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f), e g), non  si
applicano  nell'esercizio  di  attivita'  professionali   debitamente
autorizzate dalla competente autorita'.