Art. 13 Attivita' subacquea 1. Nello svolgere attivita' subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: a) e' obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con meta' lato asta di colore bianco e l'altra meta' di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera puo' essere sostituita da un pannello, avente il lato piu' piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unita' di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico; b) durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi e' un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unita' di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono piu' subacquei e' sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nelle immersioni diurne, ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo; d) e' vietato praticare immersioni sulla rotta delle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea; e) e' vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimita' dei loro accessi nonche' nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati; f) e' vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica; g) e' vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita' (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.). 2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine. 3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f), e g), non si applicano nell'esercizio di attivita' professionali debitamente autorizzate dalla competente autorita'.