Art. 13 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto  non  disciplinato  da  questo   regolamento   si
applicano, in quanto compatibili,  le  disposizione  di  legge  e  di
regolamento  vigenti  per  il  restante  personale   provinciale   in
particolare per quanto riguarda: 
      a) il contenuto e le modalita' di presentazione  della  domanda
di partecipazione al corso-concorso; 
      b)  la  verifica  della  non  sussistenza  di   situazioni   di
incompatibilita' da parte dei membri della commissione esaminatrice; 
      c) il diario delle prove d'esame; 
      d) le modalita' di svolgimento delle  prove  scritte  e  orali,
esclusa la prova di preselezione; 
      e)  il  processo  verbale   delle   operazioni   svolte   dalla
commissione esaminatrice.