Art. 13 Rinvio 1. Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizione di legge e di regolamento vigenti per il restante personale provinciale in particolare per quanto riguarda: a) il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso; b) la verifica della non sussistenza di situazioni di incompatibilita' da parte dei membri della commissione esaminatrice; c) il diario delle prove d'esame; d) le modalita' di svolgimento delle prove scritte e orali, esclusa la prova di preselezione; e) il processo verbale delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice.