Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. I requisiti di prestazione energetica  dell'edificio  previsti
dall'art.  4,  comma  1,  trovano  applicazione  per  le  domande  di
concessione edilizia, per le denunce di inizio  attivita'  e  per  le
richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate  a
partire dal 1° novembre 2009. 
    2. I requisiti di prestazione energetica  dell'edificio  previsti
dall'art.  4,  comma  4,  trovano  applicazione  per  le  domande  di
concessione edilizia, per le denunce di inizio  attivita'  e  per  le
richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate  a
partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione della  deliberazione  prevista
dalla medesima disposizione. Se tale termine scade prima  della  data
prevista dal comma 1, trova  applicazione  il  termine  indicato  dal
comma 1. 
    3. L'obbligo di certificazione energetica  previsto  dall'art.  5
trova  applicazione  con  riferimento  alle  domande  di  concessione
edilizia, per le denunce di inizio attivita' e per  le  richieste  di
accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dalla
data  individuata  con   deliberazione   della   Giunta   provinciale
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La  predetta  data
deve essere comunque non  antecedente  al  riconoscimento  del  primo
organismo di abilitazione da parte della Provincia. 
    4. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni  derivanti  dai
commi 1, 2 e 3, tutti  gli  edifici  pubblici  devono  essere  dotati
dell'attestato di certificazione  energetica  entro  il  31  dicembre
2013. la Provincia promuove, anche mediante accordi di programma,  la
redazione della certificazione energetica delle tipologie di edificio
di interesse pubblico o ad uso pubblico individuate con deliberazione
della Giunta provinciale. 
    5. L'attestato di  qualificazione  energetica  redatto  ai  sensi
delle norme nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato
di certificazione energetica ai sensi di questo regolamento,  purche'
sia integrato dal certificatore  abilitato  con  l'indicazione  della
classe di certificazione energetica. 
    6. Nelle more della stipulazione dell'accordo  con  la  Provincia
autonoma di Bolzano previsto dall'art. 9, l'allegato  B  riporta  una
comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici
secondo quanto previsto da  questo  regolamento  con  quella  fissata
dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano,  tenendo  conto  anche  delle
prestazioni afferenti il riscaldamento, la produzione di acqua  calda
e del rendimento dell'impianto. Il medesimo allegato B e' considerato
dai comuni ai fini della determinazione delle forme di incentivazione
e  diffusione  delle  tecniche  di  edilizia  sostenibile  ai   sensi
dell'art. 86 delle legge provinciale n. 1 del 2008. L'allegato B puo'
essere  sostituito  o  modificato  con  deliberazione  della   Giunta
provinciale. 
    Il presente decreto sara' pubblicato nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
                               DELLAI 
 
(Omissis).