Art. 13 Disposizioni transitorie 1. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'art. 4, comma 1, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attivita' e per le richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dal 1° novembre 2009. 2. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'art. 4, comma 4, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attivita' e per le richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dalla medesima disposizione. Se tale termine scade prima della data prevista dal comma 1, trova applicazione il termine indicato dal comma 1. 3. L'obbligo di certificazione energetica previsto dall'art. 5 trova applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attivita' e per le richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La predetta data deve essere comunque non antecedente al riconoscimento del primo organismo di abilitazione da parte della Provincia. 4. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni derivanti dai commi 1, 2 e 3, tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013. la Provincia promuove, anche mediante accordi di programma, la redazione della certificazione energetica delle tipologie di edificio di interesse pubblico o ad uso pubblico individuate con deliberazione della Giunta provinciale. 5. L'attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi delle norme nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi di questo regolamento, purche' sia integrato dal certificatore abilitato con l'indicazione della classe di certificazione energetica. 6. Nelle more della stipulazione dell'accordo con la Provincia autonoma di Bolzano previsto dall'art. 9, l'allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto da questo regolamento con quella fissata dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto anche delle prestazioni afferenti il riscaldamento, la produzione di acqua calda e del rendimento dell'impianto. Il medesimo allegato B e' considerato dai comuni ai fini della determinazione delle forme di incentivazione e diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 86 delle legge provinciale n. 1 del 2008. L'allegato B puo' essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI (Omissis).