Art. 13 
 
Sostituzione  dell'art.  16  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,   n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. L'articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.  1
e' sostituito  dal  seguente:  «Art.  16  (Modalita'  procedurali  di
affidamento dei lavori con il  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa). - 1. Per l'aggiudicazione dei lavori  mediante  il
sistema dell'appalto concorso con il criterio  di  cui  all'art.  39,
comma 1,  lettera  b)  della  legge  e  sulla  base  di  un  progetto
preliminare, si procede nel modo seguente: 
      a) il presidente della gara, nel giorno e  nell'ora  stabiliti,
secondo quanto previsto negli atti di gara  ed  in  seduta  pubblica,
verifica, per ciascun offerente, la regolarita' della  documentazione
presentata; 
      b) la commissione tecnica, di cui  all'articolo  32,  comma  3,
della  legge,  in  una  o  piu'  sedute  riservate,  nella   puntuale
osservanza delle prescrizioni del  bando  e  dell'invito  alla  gara,
valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini
dell'ammissione alla  fase  successiva,  documentando  le  operazioni
svolte in apposito verbale; 
      c) sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni
del  bando  e  dell'invito  alla  gara,  il  dirigente  del  servizio
competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito
ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo; 
      d) la commissione tecnica,  con  le  modalita'  stabilite  alla
lettera b), procede  alla  valutazione  degli  elementi  relativi  al
progetto esecutivo; 
      e) successivamente, in seduta  pubblica,  il  presidente  della
gara  da'  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  singole  offerte
tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede  alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli  atti  di  gara,
determina  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  e  forma  la
graduatoria dei concorrenti, documentando  le  operazioni  svolte  in
apposito verbale. 
    L'aggiudicazione  dei  lavori  e'  disposta  dal  Dirigente   del
servizio competente in conformita' delle risultanze della graduatoria
di cui al comma  1,  lettera  e),  con  apposita  determinazione  che
approva i verbali della commissione tecnica e  del  presidente  della
gara. 
    All'aggiudicazione dei lavori mediante  il  sistema  dell'appalto
concorso con il criterio di cui all'art.  39  comma  1,  lettera  b),
della legge e sulla base di un progetto definitivo,  si  applicano  i
commi 1 e 2 in quanto compatibili. 
    Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il  sistema  della
licitazione e con il criterio di cui all'art. 39,  comma  1,  lettera
b),  della  legge  con  utilizzo  di   elementi   di   individuazione
dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  tra  quelli  elencati
nella citata lettera b), per i quali  si  renda  necessaria  apposita
valutazione tecnica, la Giunta  provinciale,  dopo  la  scadenza  del
termine per la presentazione delle offerte,  nomina  una  commissione
tecnica composta da tecnici dotati di  specializzazione  adeguata  in
relazione all'oggetto della gara. 
    All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 4  si  procede  nel
modo seguente: 
      a) il presidente della gara, nel giorno e  nell'ora  stabiliti,
secondo quanto previsto negli atti di gara  ed  in  seduta  pubblica,
verifica per ciascun offerente, la regolarita'  della  documentazione
presentata; 
      b) la commissione tecnica, in  una  o  piu'  sedute  riservate,
nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e  dell'invito
alla gara, valuta gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione,
documentando le operazioni svolte in apposito verbale; 
      c) successivamente, in seduta  pubblica,  il  presidente  della
gara  da'  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  singole  offerte
tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede  alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli  atti  di  gara,
determina  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,   forma   la
graduatoria dei concorrenti ed aggiudica i lavori al concorrente  che
ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, documentando
le operazioni svolte in apposito verbale. 
    6. Nel caso di aggiudicazione  dei  lavori  mediante  il  sistema
della licitazione e con il criterio di  cui  all'art.  39,  comma  1,
lettera b), della legge, con utilizzo di elementi  di  individuazione
dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  tra  quelli  elencati
nella citata lettera b), per i quali non si renda necessaria apposita
valutazione tecnica,  il  presidente  della  gara  procede  nel  modo
seguente: 
      a) nel giorno, luogo ed ora  stabiliti,  in  seduta  aperta  al
pubblico ed in conformita' a quanto previsto nel bando e  nell'invito
alla gara, provvede all'apertura dei plichi  regolarmente  pervenuti,
alla verifica della regolarita' della documentazione presentata, alla
apertura delle buste contenenti le offerte ed  al  conseguente  esame
delle stesse; 
      b) aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. 
    7.   Nel   caso   di   procedura   negoziata   previo   confronto
concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio
previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) della legge, si  applicano
le  disposizioni   previste   dal   presente   articolo   in   quanto
compatibili.».