Art. 13 Qualifiche e livelli dirigenziali 1. La dirigenza regionale e' ordinata sulle seguenti qualifiche: a) dirigente generale; b) dirigente. 2. La qualifica di dirigente generale si articola nei seguenti livelli di funzione connessi con l'incarico attribuito: a) segretario generale; b) direttore generale di direzione centrale o di dipartimento.