Art. 13 
 
                  Qualifiche e livelli dirigenziali 
 
    1. La dirigenza regionale e' ordinata sulle seguenti qualifiche: 
      a) dirigente generale; 
      b) dirigente. 
    2. La qualifica di dirigente generale si  articola  nei  seguenti
livelli di funzione connessi con l'incarico attribuito: 
      a) segretario generale; 
      b) direttore generale di direzione centrale o di dipartimento.