Art. 13. Smaltimento dei rifiuti solidi e speciali 1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle disposizioni di cui alla deliberazione del comitato interministeriale previsto all'art. 5 del decreto stesso.