Art. 13.
 
              Smaltimento dei rifiuti solidi e speciali
   1.  Lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei rifiuti speciali anche
tossici e nocivi deve avvenire nel rispetto delle  norme  di  cui  al
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e
delle  disposizioni  di   cui   alla   deliberazione   del   comitato
interministeriale previsto all'art. 5 del decreto stesso.