Art. 13.
                         T u r n a z i o n i
 
   1.  Per  le esigenze di funzionalita' riconducibili alla copertura
degli orari di servizio, possono essere istituiti  turni  giornalieri
di lavoro.
   2.  I  turni  sono  caratterizzati  dalla  rotazione ciclica degli
addetti in prestabilite articolazioni di orario.
   3.  I  turni  diurni possono essere attuati in strutture operative
che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11  ore.
   4.  L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia
fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento
degli  impianti  e strutture. I turni notturni non potranno essere di
norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque,  salve  le
esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' o
eventi naturali.
   5.   L'ente   provvedera'   a   disciplinare  il  controllo  sulla
regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.
   6.  Nel  caso  di  orario  organizzato su due, tre o quattro turni
giornalieri la maggiorazione interviene solo  in  caso  di  effettiva
rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.
   7.   La   tariffa   oraria   del  lavoro  effettivamente  prestato
nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:
     a) 5% per la fascia oraria diurna;
     b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
     c) 30% per la fascia festiva notturna.
   Le presenti maggiorazioni sostituiscono qualsiasi altra indennita'
di turno.
   8.  La  tariffa  oraria  e'  pari  alla  misura  oraria del lavoro
straordinario,  senza  le  maggiorazioni,   aumentata   della   quota
corrispondente  agli  emolumenti  fissi  e  continuativi, a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati  per  la  determinazione  della  tariffa
suddetta, con esclusione all'aggiunta di famiglia.
   9.  Ai  fini  dei  precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22
alle 6 del giorno successivo.