Art. 13. Immissione in servizio 1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare e' subordinata all'attribuzione, da psarte del predetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. 2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello e' priva di effetto. 3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verra' indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati. 4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuazione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale ultimate le formalita' del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni. 5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attivita' della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilita' ad essa connesse. 6. Ogni componente la compagnia ricevera' una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalita' che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresi', le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalita' d'uso. 7. I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 23, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durata in carica fino al completamento del triennio.