Art. 13. Attivita' consultiva in materia di rapporti convenzionali 1. la commissione tecnico consultiva di cui all'art. 11 esprime in materia di rapporti convenzionali pareri riferiti a: a) la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali; b) l'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali o la loro sospensione e risoluzione. 2. Nello svolgimento dell'attivita' consultiva di cui al precedente comma, la commissione e' integrata da: a) tre rappresentanti designati dall'A.N.C.I.; b) tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali dei titolari di laboratorio, piu' rappresentative nella regione. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno modificate allorche' risultino in contrasto con la disciplina dei rapporti convenzionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833.