Art. 13. Attivita' nell'interesse dei privati 1. I Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria delle Unita' Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, in materia veterinaria, compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indgini che oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonche' le modalita' di riscossione e la destinazione delle somme.