Art. 13. Proroga per la redazione del piano 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, il termine per la redazione del piano generale di massima di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e' prorogato al 31 dicembre 1990.