Art. 13. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) per l'esercizio anche occasionale dell'attivita' di organizzatore professionale di congressi senza possesso della relativa licenza, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12; b) per la mancata esibizione, su richiesta del personale di vigilanza, della licenza da L. 50.000 a L. 200.000; c) per l'esercizio di attivita' estranee alla professione autorizzata, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000; d) per chiunque si avvalga di soggetti non autorizzati per l'attivita' di organizzatore professionale di congressi, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000; e) per l'imprenditore turistico che presenti come organizzatore professionale di congressi persone non autorizzate, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000; f) per le violazioni alle prescrizioni dell'art. 12 della presente legge, da L. 100.000 a L. 400.000. 2. Per l'accertamento della infrazione e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.