Art. 13 Servizi ospedalieri pubblici ubicati in case di cura gia' convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui all'articolo 4, stabilisce la destinazione dei servizi ospedalieri pubblici ubicati nelle case di cura private gia' convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, individuando le divisioni ed i servizi che devono essere ricondotti all'interno degli stabilimenti ospedalieri direttamente gestiti dalle unita' sanitarie locali e quelli che devono essere mantenuti nelle strutture in cui sono collocati, in relazione alla relativa ubicazione nonche' alle specifiche esigenze della popolazione. 2. Al fine della realizzazione di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale individua le modalita': a) per attuare la mobilita' del personale operante presso le divisioni e servizi da ricondurre all'interno degli stabilimenti ospedalieri pubblici; b) per la gestione della struttura privata utilizzata nello svolgimento delle attivita' ospedaliere pubbliche, ricorrendo anche alle forme di sperimentazione gestionale previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.