Art. 13. Norma transitoria 1. La prima costituzione della commissione avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Fino al primo insediamento della commissione istituita dalla presente legge continua ad operare la commissione per la realizzazione delle pari opportunita' di cui all'articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.