Art. 13.
                          Norma transitoria
 
   1. La prima costituzione della commissione avviene entro sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Fino  al  primo insediamento della commissione istituita dalla
presente  legge  continua  ad   operare   la   commissione   per   la
realizzazione  delle  pari  opportunita'  di cui all'articolo 2 della
legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.