Art. 13. Modifica dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento". 1. I commi 13 e 14 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituiti dall'articolo 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sono sostituiti dai seguenti: "13. Al personale di ruolo cessato dal servizio nel periodo di vigenza degli accordi di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e' attribuita una ulteriore somma a titolo di indennita' premio di servizio determinata come differenza tra l'indennita' spettante alla data della cessazione e la media tra la stessa indennita' e quella che sarebbe spettata alla data dell'ultima decorrenza contrattuale prevista dagli accordi medesimi. La presente somma e' calcolata con esclusione delle variazioni intervenute nell'indennita' integrativa speciale. 14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1988".