Art. 13.
Modifica dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.
   12 concernente "Nuovo ordinamento  dei  servizi  e  del  personale
   della Provincia autonoma di Trento".
 
   1.  I  commi  13 e 14 dell'articolo 197 della legge provinciale 29
aprile 1983, n. 12, come  sostituiti  dall'articolo  57  della  legge
provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:
   "13.  Al  personale  di  ruolo cessato dal servizio nel periodo di
vigenza degli accordi di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n.
1 e' attribuita una ulteriore somma a titolo di indennita' premio  di
servizio  determinata come differenza tra l'indennita' spettante alla
data della cessazione e la media tra la stessa  indennita'  e  quella
che  sarebbe  spettata  alla data dell'ultima decorrenza contrattuale
prevista dagli accordi medesimi.
   La presente somma e' calcolata  con  esclusione  delle  variazioni
intervenute nell'indennita' integrativa speciale.
   14.  Le  disposizioni di cui al comma 13 si applicano al personale
cessato dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1988".