Art. 13.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Per  le  violazioni  ai  divieti  e  per  l'inosservanza degli
obblighi  di  cui  alla  presente  legge,  nei  territori  boscati  e
cespugliati  compresi e non nel piano di cui all'art. 1 della legge 1
marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni:
     a) per le violazioni di cui all'art. 7 si applica la sanzione da
lire 100.000 a lire 1.000.000;
     b)  per  le  violazioni  di cui all'art. 7 durante il periodo di
grave pericolosita' incendi boschivi di cui al comma  1  dell'art.  9
della  legge  1  marzo  1975,  n.  47  si applica la sanzione da lire
150.000 a lire 1.500.000;
     c) per le violazioni di cui all'art. 8, comma 1  si  applica  la
sanzione  da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione
di decara;
     d) per le violazioni di cui all'art. 8, comma 3  si  applica  la
sanzione da lire 4.000 a lire 12.000 per ogni capo di bestiame;
     e)  per  le violazioni di cui all'articolo 8, comma 4 si applica
la sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000;
     f) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1 si  applica
la  sanzione  da  lire  20.000  a  lire  200.000 per ogni cento metri
lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi;
     g) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 2 si  applica
la  sanzione  prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.