Art. 13.
            Requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo
 
   1.  I soggetti che intendono iscriversi al ruolo di cui all'art. 8
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
     a) essere cittadini italiani  ovvero  di  un  paese  dell'Unione
europea  ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il
diritto di prestare attivita' di conducente di  servizi  pubblici  di
trasporto non di linea nel proprio territorio;
     b)  essere  residenti  o  domiciliati  in un comune compreso nel
territorio della Regione;
     c) aver assolto gli obblighi scolastici;
     d) aver compiuto l'eta' minima richiesta dalla vigente normativa
per la guida di autoveicoli;
     e) essere in possesso dei  requisiti  di  idoneita'  morale  non
risultando:
     1)  condannati  per  delitti contro la pubblica amministrazione,
l'ordine   pubblico,   la   fede   pubblica,   l'economia   pubblica,
l'industria,  il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario,
furto,   rapina,   estorsione,   truffa,   appropriazione   indebita,
ricettazione  e  per  ogni  altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due
anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non  sia  intervenuta  la
riabilitazione;
     2) dichiarati falliti;
     3)  sottoposti  a  misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di  prevenzione  nei  confronti  delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita').