Art. 13. Requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo 1. I soggetti che intendono iscriversi al ruolo di cui all'art. 8 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attivita' di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio; b) essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione; c) aver assolto gli obblighi scolastici; d) aver compiuto l'eta' minima richiesta dalla vigente normativa per la guida di autoveicoli; e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale non risultando: 1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 2) dichiarati falliti; 3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita').