Art. 13.
                      Uso e custodia dei cani.
    Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia
  1. Il cacciatore puo' esercitare  l'addestramento  e  l'allenamento
dei  cani  da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al
quarto giorno antecedente la data  in  cui  e'  permesso  l'esercizio
venatorio,  tutti  i  giorni  esclusi  il martedi' e il venerdi', nei
terreni  destinati   all'esercizio   dell'attivita'   venatoria,   ad
eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.
  2.   Nella   zona   delle   Alpi   il  cacciatore  puo'  esercitare
l'addestramento e l'allenamento  dei  cani  da  caccia  nel  C.A.  di
ammissione, dal 1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data
in  cui  e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il
martedi' e il venerdi', nei terreni individuati al comma 1.
  3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di  qualsiasi  razza
deve  provvedere  al  tatuaggio  a norma della vigente legislazione e
deve adoperarsi affinche' i cani  stessi  non  arrechino  danno  alla
fauna selvatica.
  4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di
cattura  da  parte  degli  agenti  di  vigilanza. La presenza di cani
vaganti o randagi va segnalata comunque,  ai  sensi  dell'articolo  6
della   legge   regionale   13   aprile   1992,  n.  20  (Istituzione
dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale  del  Comune
competente per territorio.
  5.  La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle
associazioni   venatorie   o   cinofile   riconosciute,   ovvero   di
imprenditori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei
proprietari  o  conduttori dei fondi territorialmente interessati, in
attuazione  del  piano  faunistico-venatorio  provinciale,  autorizza
l'istituzione di:
   a)  zone  in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
   b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento  e  le
gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
   c)  zone  in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
prove dei cani da ferma, con  facolta'  di  sparo  esclusivamente  su
fauna  selvatica  di  allevamento  appartenente alle seguenti specie:
fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei  periodi
indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6.
  6.  L'istituzione,  il  rinnovo,  la  revoca, i periodi in cui sono
consentiti l'addestramento, l'allenamento e  le  prove  dei  cani  da
caccia,  e  la  gestione  delle  zone  di  cui  ai  commi  5 e 7 sono
disciplinati da apposito regolamento provinciale  approvato,  sentita
la Giunta regionale.
  7. La Provincia, puo' istituire con le modalita' di cui al comma 5,
nel   periodo   dal  1  marzo  al  31  luglio,  zone  temporanee  per
l'addestramento, l'allenamento e le prove dei  cani  con  divieto  di
sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.
  8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5
sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta
dei  concessionari.  Lo  stesso  provvedimento definisce i criteri di
istituzione, rinnovo,  revoca,  gestione  e  i  relativi  periodi  di
addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
  9.  La  deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle
zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.
  10. Le zone di cui al comma 5, lettere a), b) e c) e quelle di  cui
al comma 7:
   a)  non  possono  tra  loro coincidere neppure parzialmente e sono
determinate in misura non inferiore  ciascuna  ad  ettari  30  e  non
superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7;
   b)  sono  individuate  su terreni in cui e' consentito l'esercizio
venatorio;
   c) sono istituite per una durata  massima  di  cinque  anni  salvo
rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
  11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile
riconosciute,  puo'  autorizzare,  su  fauna selvatica appartenente a
specie cacciabili  e  proveniente  da  allevamento,  gare  di  caccia
pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale,
nelle  zone  di  cui  ai  commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e
cattura.
  12. La Giunta  regionale,  su  richiesta  dei  concessionari,  puo'
autorizzare  le  gare  previste ai comma 11 all'interno delle aziende
agri-turistico-venatorie anche con facolta' di sparo e nelle  aziende
faunistico-venatorie senza facolta' di sparo.
  13.  Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli
allevamenti  dei  cani  da  caccia  nel  rispetto  delle   competenze
dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).
  14.  Nella  caccia  di  selezione agli ungulati, per i recuperi dei
capi feriti e per  l'abbattimento  selettivo  dei  capi  defedati  e'
consentito  l'uso  dei  cani  da  traccia riconosciuti dalla Societa'
amatori cani da traccia (SACT) e purche' abilitati in prove di lavoro
organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate  dalla  Giunta
regionale,  che  disciplina  altresi'  le  modalita'  per il rilascio
dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia  previo  corso  di
istruzione  e  superamento  di  una  prova  d'esame.  A  tale scopo i
conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo  13  della
legge  157/1992. le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane
possono essere effettuate anche  fuori  degli  orari  e  del  periodo
previsto  per  la  caccia  e  nelle giornate di silenzio venatorio su
tutto  il  territorio.  Negli  ambiti  protetti  la   ricerca   viene
autorizzata  dalla  Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A. dai
Comitati di gestione e nelle zone  destinate  a  caccia  riservata  a
gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.