Art. 13. Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia 1. Il cacciatore puo' esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' e il venerdi', nei terreni destinati all'esercizio dell'attivita' venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9. 2. Nella zona delle Alpi il cacciatore puo' esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' e il venerdi', nei terreni individuati al comma 1. 3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinche' i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica. 4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio. 5. La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di: a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo; b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo; c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facolta' di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6. 6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale. 7. La Provincia, puo' istituire con le modalita' di cui al comma 5, nel periodo dal 1 marzo al 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100. 8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia. 9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati. 10. Le zone di cui al comma 5, lettere a), b) e c) e quelle di cui al comma 7: a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7; b) sono individuate su terreni in cui e' consentito l'esercizio venatorio; c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, puo' autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e cattura. 12. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, puo' autorizzare le gare previste ai comma 11 all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facolta' di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facolta' di sparo. 13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI). 14. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati e' consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Societa' amatori cani da traccia (SACT) e purche' abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresi' le modalita' per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992. le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A. dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.