Art. 13. Mobilita' del personale degli enti dissestati 1. Negli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e rientrano nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il personale in servizio che risulti in esubero dopo l'applicazione delle leggi vigenti in materia e' assegnato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali ad altri enti locali con priorita' nell'ambito della disponibilita' degli enti locali limitrofi che abbiano in organico posti vacanti di pari qualifica e/o livello, la cui copertura sia consentita ai sensi della normativa vigente in materia.