Art. 13. Obblighi degli operatori agrituristici 1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attivita' agrituristiche sono obbligati a: a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale; b) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione medesima; c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attivita' indicate nell'autorizzazione; d) osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; e) rispettare le tariffe comunicate al comune; f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante i piatti tipici dell'azienda; g) comunicare al Sindaco e alla Commissione agrituristica provinciale entro trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attivita' agrituristica. 2. Entro due anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volonta', devono iniziare l'attivita' agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze concesse.