Art. 13.
                      Trasporto pubblico locale
 
  1.  I  comuni e le province, in qualita' di enti concedenti servizi
di trasporto  pubblico  locale,  provvedono,  ai  sensi  della  legge
regionale   8   gennaio   1992,   n.  3  "Disciplina  delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  trasporti  pubblici  locali",   alla
ricognizione  periodica  delle  esigenze  di  mobilita' dei cittadini
portatori  di  handicap.      Accertata   l'entita'   del   fenomeno,
predispongono  piani  di  mobilita'  per  direttrici  di traffico nel
rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale
dei trasporti.
  2. Le aziende concessionarie di  linee  interessate  dai  piani  di
mobilita'  di  cui  al  comma  1  sono tenute, compatibilmente con le
esigenze  della  generalita'  dell'utenza,  ad  adattare   i   propri
programmi d'esercizio alle necessita' dei cittadini handicappati.