Art. 13. Trasporto pubblico locale 1. I comuni e le province, in qualita' di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali", alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilita' dei cittadini portatori di handicap. Accertata l'entita' del fenomeno, predispongono piani di mobilita' per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti. 2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilita' di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalita' dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessita' dei cittadini handicappati.