Art. 13. Macellazione di animali allevati in azienda La macellazione degli animali allevati in azienda delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina e' consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. 2. La macellazione di avicunicoli e di selvaggina e' consentita nella misura non superiore a 10.000 capi annui, in apposito locale polifunzionale autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 annesso all'azienda agrituristica e per la vendita diretta in azienda. 3. Nei locali di cui al comma 2 e' tassativamente vietato il sezionamento delle carcasse; essi devono essere sufficientemente illuminati, aerati e provvisti di: a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio; b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettibile fino ad un'altezza di almeno due metri; c) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso; d) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata; e) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivo contro gli insetti od i roditori; f) lavabo fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, di prodotti per la pulizia e dispositivo per l'asciugatura delle mani, da usarsi una sola volta; g) servizio igienico non comunicante direttamente con locale di macellazione. 4. E' ammessa l'utilizzazione dei servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica purche' diversi da quelli a disposizione del pubblico. 5. La macellazione dei conigli e quella degli animali delle specie avicole deve essere effettuata in momenti diversi. 6. E' consentita l'attivita' settimanale di macellazione, fino a due capi di suini e due capi di ovi-caprini o otto capi di agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi, in impianti annessi in aziende agrituristiche e per la vendita diretta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9. Per tali impianti l'autorizzazione sanitaria e' subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) locale con dimensioni minime di tre metri di larghezza e sei metri di lunghezza del quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiatura-depilazione e 2,5 metri per sezionamento in quarti ed eviscerazione; b) finestre e porte muniti di dispositivi contro gli insetti ed attrezzature che consentano, per le operazioni successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di macellazione l'animale non deve mai venire a contatto con il pavimento, qualora l'altezza del locale non permetta di appendere immediatamente l'animale alla guidovia, e' ammesso, limitatamente alle fasi di dissanguamento e per l'asportazione della testa e delle zampe, l'utilizzo di attrezzature che permettano comunque il sollevamento dell'animale dal suolo; c) la separazione tra il sito dove avviene lo stordimento, il dissanguamento, scuoiatura-depilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa deve essere assicurata da apposita divisione strutturale fissa o mobile o da una adeguata distanza; d) in assenza di un apposito locale i visceri ed i cascami della macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata possono essere depositati in contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura; e) una cella frigorifera, di capacita' adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso alimentare umano, che puo' coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente presente nella cucina-laboratoio di preparazione, purche' sia assicurata l'assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali ad esempio salumi o carni preparate. 7. L'impianto autorizzato ai sensi dei commi 3 e 6 puo' essere adibito alla macellazione degli avicunicoli e selvaggina, nonche' dei suini ed ovi-caprini purche' in giornate diverse. 8. I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l'attivita' di cui si tratta, puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzo per le operazioni sopra richiamate. 9. La macellazione degli animali di cui al comma 6 deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 per i macelli a capacita' limitata.