Art. 13.
             Macellazione di animali allevati in azienda
 
  La  macellazione  degli  animali  allevati  in azienda delle specie
bovina, equina, suina, ovina e caprina e'  consentita  esclusivamente
in  impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 286.
  2. La macellazione di avicunicoli   e di selvaggina  e'  consentita
nella  misura  non  superiore a 10.000 capi annui, in apposito locale
polifunzionale autorizzati ai sensi della legge 30  aprile  1962,  n.
283  annesso  all'azienda  agrituristica  e per la vendita diretta in
azienda.
  3. Nei locali di cui  al  comma  2  e'  tassativamente  vietato  il
sezionamento  delle  carcasse;  essi  devono  essere sufficientemente
illuminati, aerati e provvisti di:
   a) pavimento lavabile e  disinfettabile  con  pozzetto  munito  di
griglia  e  sifone  per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle
acque di lavaggio;
   b) pareti rivestite con materiale lavabile e  disinfettibile  fino
ad un'altezza di almeno due metri;
   c)  contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni
macellate  in  frigoriferi  ad  armadio  o   a   pozzetto   destinati
esclusivamente a tale uso;
   d)  contenitori  lavabili  e disinfettabili muniti di chiusura per
depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa di
ritiro da parte di ditta autorizzata;
   e) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivo  contro  gli
insetti od i roditori;
   f)  lavabo  fornito  di acqua corrente potabile calda e fredda, di
prodotti per la pulizia e dispositivo per l'asciugatura  delle  mani,
da usarsi una sola volta;
   g)  servizio  igienico  non comunicante direttamente con locale di
macellazione.
  4. E' ammessa l'utilizzazione dei servizi igienici  dell'abitazione
o dell'azienda agrituristica purche' diversi da quelli a disposizione
del pubblico.
  5.  La macellazione dei conigli e quella degli animali delle specie
avicole deve essere effettuata in momenti diversi.
  6. E' consentita l'attivita' settimanale di  macellazione,  fino  a
due  capi  di suini e due capi di ovi-caprini o otto capi di agnelli,
capretti e suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi, in
impianti annessi in aziende agrituristiche e per la  vendita  diretta
di  cui  all'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 18
aprile 1997, n. 9. Per tali impianti  l'autorizzazione  sanitaria  e'
subordinata  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma 3 e dei
seguenti ulteriori requisiti:
   a) locale con dimensioni minime di tre metri di  larghezza  e  sei
metri   di   lunghezza   del   quali   3,5   metri  per  stordimento,
dissanguamento e scuoiatura-depilazione e 2,5 metri per  sezionamento
in quarti ed eviscerazione;
   b)  finestre  e  porte muniti di dispositivi contro gli insetti ed
attrezzature  che  consentano,  per  le  operazioni  successive  allo
stordimento,  il  sollevamento  completo  della  carcassa. Durante le
operazioni di macellazione l'animale non deve mai venire  a  contatto
con  il  pavimento,  qualora  l'altezza  del  locale  non permetta di
appendere  immediatamente  l'animale  alla  guidovia,   e'   ammesso,
limitatamente  alle fasi di dissanguamento e per l'asportazione della
testa e  delle  zampe,  l'utilizzo  di  attrezzature  che  permettano
comunque il sollevamento dell'animale dal suolo;
   c)  la  separazione  tra  il  sito dove avviene lo stordimento, il
dissanguamento,  scuoiatura-depilazione  e  la  postazione  dove   si
eseguono   le   successive  operazioni  sulla  carcassa  deve  essere
assicurata da apposita divisione strutturale fissa o mobile o da  una
adeguata distanza;
   d)  in  assenza di un apposito locale i visceri ed i cascami della
macellazione, in attesa di  ritiro  da  parte  di  ditta  autorizzata
possono  essere  depositati  in contenitori lavabili e disinfettabili
muniti di chiusura;
   e) una cella frigorifera, di  capacita'  adeguata  a  contenere  i
prodotti  della  macellazione  destinati ad uso alimentare umano, che
puo'  coincidere  con  quella  della   vendita   diretta   o   quella
eventualmente   presente  nella  cucina-laboratoio  di  preparazione,
purche' sia assicurata l'assenza di contatti  tra  carni  fresche  di
specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali ad esempio
salumi o carni preparate.
  7.  L'impianto  autorizzato  ai  sensi  dei commi 3 e 6 puo' essere
adibito alla macellazione degli avicunicoli e selvaggina, nonche' dei
suini ed ovi-caprini purche' in giornate diverse.
  8.  I  locali,  le  attrezzature  e  gli  utensili  devono   essere
utilizzati  esclusivamente per l'attivita' di cui si tratta, puliti e
disinfettati  prima  di  ogni  riutilizzo  per  le  operazioni  sopra
richiamate.
  9.  La  macellazione  degli animali di cui al comma 6 deve avvenire
nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 1994,  n.  286
per i macelli a capacita' limitata.